Art. 44 sexies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili

Articolo 44 sexies - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2.Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies, comma 2.

Articolo 44 sexies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2.Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies, comma 2.

Note

La rubrica del presente Capo è stata inserita dall’art. 1, comma 205, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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