(1)1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2.Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies, comma 2.