Art. 44 quinquies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Fondi propri accessori

Articolo 44 quinquies - codice delle assicurazioni private

(1)1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all’articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l’impresa.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all’autorizzazione dell’IVASS.
6. L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l’importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l’IVASS autorizza:
a) l’utilizzo di un determinato importo monetario;
oppure
b) l’adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l’autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
8. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;
b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull’esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall’impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l’esito previsto di richiami futuri.

Articolo 44 quinquies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all’articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l’impresa.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all’autorizzazione dell’IVASS.
6. L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l’importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l’IVASS autorizza:
a) l’utilizzo di un determinato importo monetario;
oppure
b) l’adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l’autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
8. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;
b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull’esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall’impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l’esito previsto di richiami futuri.

Note

La rubrica del presente Capo è stata inserita dall’art. 1, comma 205, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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