Art. 44 quater – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Fondi propri di base

Articolo 44 quater - codice delle assicurazioni private

(1)1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa;
b) le passività subordinate.

Articolo 44 quater - Codice delle assicurazioni private

(1)1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa;
b) le passività subordinate.

Note

La rubrica del presente Capo è stata inserita dall’art. 1, comma 205, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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