(1)1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili.
2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l’importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell’importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
3. L’importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di livello 1, dell’importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell’importo ammissibile degli elementi di livello 3.
4. L’importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di livello 1 e dell’importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
5. L’IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l’applicazione delle disposizioni della presente Sezione.