Art. 44 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative

Articolo 44 bis - codice delle assicurazioni private

[1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.](1)

Articolo 44 bis - Codice delle assicurazioni private

[1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.](1)

Note

(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 4, D.Lgs 29.02.2008, n. 56, con decorrenza dal 23.4.2008, è stato abrogato dall’art. 1, comma 48, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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