1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.(1)
[2. L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.](2)