Art. 43 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli stati terzi

Articolo 43 - codice delle assicurazioni private

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.(1)
[2. L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.](2)

Articolo 43 - Codice delle assicurazioni private

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.(1)
[2. L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.](2)

Note

La rubrica del presente Capo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 204, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 46, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 46, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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