Art. 42 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

Articolo 42 bis - codice delle assicurazioni private

(1)[1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all‘articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L’ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.](2)
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente.(3)
[3. L’impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali.](2)

Articolo 42 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)[1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all‘articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L’ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.](2)
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente.(3)
[3. L’impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali.](2)

Note

La rubrica del presente Capo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 204, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 3 D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008.
(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 44, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 44, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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