Art. 39 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Valutazione delle attività patrimoniali

Articolo 39 - codice delle assicurazioni private

(1)[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.]

Articolo 39 - Codice delle assicurazioni private

(1)[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 40, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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