Art. 37 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Riserve tecniche del lavoro indiretto

Articolo 37 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.(2)
[2. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.] (3)

Articolo 37 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.(2)
[2. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.] (3)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2 D.Lgs. 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008.
La rubrica del presente Capo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 203, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 37, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 37, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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