Art. 355 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Entrata in vigore

Articolo 355 - codice delle assicurazioni private

1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.

Articolo 355 - Codice delle assicurazioni private

1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.

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