Art. 351 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Modifiche ad altre norme in materia assicurativa

Articolo 351 - codice delle assicurazioni private

1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Funzioni dell’IVASS). – 1. L’IVASS, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L’IVASS svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L’IVASS, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull’attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’IVASS è soggetto al controllo della Corte dei conti.”.(1)
5. Nell’articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576 le parole:
“del contributo determinato ai sensi dell’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti:
“del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza”.
3. Nell’articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576 le parole; “all’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private”.
4. Nell’articolo 29 primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole:
“del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private”. Nel secondo comma le parole:
“del tesoro” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’economia e delle finanze”.
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:
“Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). – 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.”.
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 le parole:
“titoli quotati in borsa” sono sostituite dalle seguenti:
“titoli quotati in mercati regolamentati” ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“negli articoli 7 e 8 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“nell’articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private”.
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente:
“5. E’ eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l’importo e la tipologia dell’investimento.”.
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 come modificati dall’articolo 80 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 36 del codice delle assicurazioni private”.
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private”.
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private” e le parole:
“che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.

Articolo 351 - Codice delle assicurazioni private

1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Funzioni dell’IVASS). – 1. L’IVASS, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L’IVASS svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L’IVASS, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull’attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’IVASS è soggetto al controllo della Corte dei conti.”.(1)
5. Nell’articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576 le parole:
“del contributo determinato ai sensi dell’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti:
“del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza”.
3. Nell’articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576 le parole; “all’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private”.
4. Nell’articolo 29 primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole:
“del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private”. Nel secondo comma le parole:
“del tesoro” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’economia e delle finanze”.
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:
“Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). – 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.”.
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 le parole:
“titoli quotati in borsa” sono sostituite dalle seguenti:
“titoli quotati in mercati regolamentati” ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“negli articoli 7 e 8 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“nell’articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private”.
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente:
“5. E’ eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l’importo e la tipologia dell’investimento.”.
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 come modificati dall’articolo 80 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 36 del codice delle assicurazioni private”.
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private”.
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private” e le parole:
“che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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