Art. 344 quater – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale

Articolo 344 quater - codice delle assicurazioni private

1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa annuale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.
2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all’articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell’esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.
3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa trimestrale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.
4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all’articolo 216-octies.
5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all’articolo 216-novies. (1)

Articolo 344 quater - Codice delle assicurazioni private

1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa annuale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.
2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all’articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell’esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.
3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa trimestrale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.
4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all’articolo 216-octies.
5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all’articolo 216-novies. (1)

Note

(1) Il presente articolo e il Capo e la Sezione cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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