Art. 340 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

Articolo 340 - codice delle assicurazioni private

1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4. (1)
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Articolo 340 - Codice delle assicurazioni private

1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4. (1)
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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