Art. 331 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Disposizioni di attuazione

Articolo 331 bis - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo. (1)

Articolo 331 bis - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 65, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

Istituti giuridici

Novità giuridiche