Art. 329 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

Articolo 329 - codice delle assicurazioni private

1. I periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione. (3)
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito. (3)
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione. (1) (2)

Articolo 329 - Codice delle assicurazioni private

1. I periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione. (3)
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito. (3)
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione. (1) (2)

Note

(1) La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 1, comma 61, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.
(2) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 62, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 62, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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