Art. 325 ter – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Pubblicazione delle sanzioni

Articolo 325 ter - codice delle assicurazioni private

1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS. L’IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
2. L’IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
4. L’IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilità dei mercati finanziari sia messa a rischio;
b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all’irrogazione delle sanzioni previste. (1)

Articolo 325 ter - Codice delle assicurazioni private

1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS. L’IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
2. L’IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
4. L’IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilità dei mercati finanziari sia messa a rischio;
b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all’irrogazione delle sanzioni previste. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 58, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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