1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.
2. L’IVASS trasmette all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo. (1)