Art. 325 quater – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa

Articolo 325 quater - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.
2. L’IVASS trasmette all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo. (1)

Articolo 325 quater - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.
2. L’IVASS trasmette all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 58, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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