Art. 322 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale

Articolo 322 - codice delle assicurazioni private

1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della societa’ di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. (2)
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti il revisore legale e i legali rappresentanti della societa’ di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. (3)
3. La CONSOB informa l’IVASS dei provvedimenti adottati. (4) (1)

Articolo 322 - Codice delle assicurazioni private

1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della societa’ di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. (2)
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti il revisore legale e i legali rappresentanti della societa’ di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. (3)
3. La CONSOB informa l’IVASS dei provvedimenti adottati. (4) (1)

Note

(1) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 41 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010.
(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 41 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010, poi dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015, e da ultimo dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 41 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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