1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della societa’ di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. (2)
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti il revisore legale e i legali rappresentanti della societa’ di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. (3)
3. La CONSOB informa l’IVASS dei provvedimenti adottati. (4) (1)