[1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.] (1)
[1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.] (1)
[1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.] (1)
(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato abrogato dall’art. 1, comma 50, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.
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