Art. 308 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza

Articolo 308 bis - codice delle assicurazioni private

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 306 e dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2. (1)

Articolo 308 bis - Codice delle assicurazioni private

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 306 e dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 43, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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