Art. 302 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Ambito di intervento

Articolo 302 - codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.

Articolo 302 - Codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.

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