Art. 30 quinquies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Funzione di revisione interna

Articolo 30 quinquies - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell’impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l’attuazione.

Articolo 30 quinquies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell’impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l’attuazione.

Note

(1) La presente sezione e il presente articolo sono stati inseriti dall’art. 1, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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