Art. 30 quater – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Sistema di controllo interno

Articolo 30 quater - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità.

Articolo 30 quater - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità.

Note

(1) La presente sezione e il presente articolo sono stati inseriti dall’art. 1, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

Istituti giuridici

Novità giuridiche