Art. 30 octies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza

Articolo 30 octies - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’IVASS con regolamento.

Articolo 30 octies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’IVASS con regolamento.

Note

(1) La presente sezione e il presente articolo sono stati inseriti dall’art. 1, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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