Art. 282 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Gruppi e società non iscritte all'albo

Articolo 282 - codice delle assicurazioni private

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’articolo 210-ter. (1)

Articolo 282 - Codice delle assicurazioni private

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’articolo 210-ter. (1)

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato così sostituito dall’art. 1, comma 183, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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