Art. 273 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione

Articolo 273 - codice delle assicurazioni private

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonchè di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 273 - Codice delle assicurazioni private

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonchè di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

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