Art. 264 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di riassicurazione estere

Articolo 264 - codice delle assicurazioni private

1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l‘articolo 240, comma 3. (1)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Articolo 264 - Codice delle assicurazioni private

1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l‘articolo 240, comma 3. (1)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 21 D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008, e poi dall’art. 1, comma 182, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

Istituti giuridici

Novità giuridiche