Art. 251 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Adempimenti iniziali

Articolo 251 - codice delle assicurazioni private

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’IVASS. (1)
2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.

Articolo 251 - Codice delle assicurazioni private

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’IVASS. (1)
2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

Istituti giuridici

Novità giuridiche