Art. 248 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

Articolo 248 - codice delle assicurazioni private

1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l’IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza. (1)
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti l’IVASS, i cessati rappresentanti legali dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza. (2)
3. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. (3)
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza. (4)

Articolo 248 - Codice delle assicurazioni private

1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l’IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza. (1)
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti l’IVASS, i cessati rappresentanti legali dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza. (2)
3. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. (3)
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza. (4)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015, e poi dall’art. 370, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 01.09.2021 ed applicazione alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.08.2021:
“1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l’IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.”.
(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015, e poi dall’art. 370, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 01.09.2021 ed applicazione alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.08.2021:
“2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti l’IVASS, i cessati rappresentanti legali dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.”.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 370, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 01.09.2021 ed applicazione alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.08.2021:
“3. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.”.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 370, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 01.09.2021 ed applicazione alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.08.2021:
“4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell’articolo 203 della legge fallimentare.”..

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