Art. 226 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi

Articolo 226 - codice delle assicurazioni private

1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222 -bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l’IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all’articolo 224.
2. L’IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222 -bis, 224 e 225 spetta all’IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell’articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell’IVASS. (1)

Articolo 226 - Codice delle assicurazioni private

1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222 -bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l’IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all’articolo 224.
2. L’IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222 -bis, 224 e 225 spetta all’IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell’articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell’IVASS. (1)

Note

(1) Il presente articolo, prima modificato dall’art. 18, D.Lgs. 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 164, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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