Art. 223 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione

Articolo 223 bis - codice delle assicurazioni private

1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 -bis , se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. (1)

Articolo 223 bis - Codice delle assicurazioni private

1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 -bis , se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 162, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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