Art. 218 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Verifica della solvibilità dell'impresa controllante

Articolo 218 - codice delle assicurazioni private

[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. (1)
2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa un’impresa di partecipazione finanziaria mista o, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e’ a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell’ultima impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di partecipazione finanziaria mista o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. (2)
2. L’ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
3. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione assicurativa, dall’impresa di partecipazione finanziaria mista, dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. (3)
4. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d). (4)] (5)

Articolo 218 - Codice delle assicurazioni private

[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. (1)
2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa un’impresa di partecipazione finanziaria mista o, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e’ a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell’ultima impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di partecipazione finanziaria mista o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. (2)
2. L’ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
3. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione assicurativa, dall’impresa di partecipazione finanziaria mista, dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. (3)
4. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d). (4)] (5)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 17 D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:
“1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. ”
(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 17 D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008, e poi dall’art. 3, D.Lgs. 04.03.2014, n. 53 con decorrenza dal 16.04.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e’ a sua volta controllata da una o piu’ imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita’ della controllante puo’ essere effettuata solo a livello dell’ultima impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.”.
(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 17 D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008, e poi dall’art. 3, D.Lgs. 04.03.2014, n. 53 con decorrenza dal 16.04.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione assicurativa, dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.”.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 17 D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:
“5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d).”
(5) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 156, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

 

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