Art. 217 septies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista

Articolo 217 septies - codice delle assicurazioni private

1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista. (1)

Articolo 217 septies - Codice delle assicurazioni private

1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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