Art. 216 octies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo

Articolo 216 octies - codice delle assicurazioni private

1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.
2. L’IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all’interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all’articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo. L’IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all’interno del gruppo beneficiano dell’esenzione conformemente all’articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo e dell’obiettivo della stabilità finanziaria. (1)

Articolo 216 octies - Codice delle assicurazioni private

1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.
2. L’IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all’interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all’articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo. L’IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all’interno del gruppo beneficiano dell’esenzione conformemente all’articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo e dell’obiettivo della stabilità finanziaria. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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