Art. 213 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Vigilanza informativa

Articolo 213 - codice delle assicurazioni private

1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette all’IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all’esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L’IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L’IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole. (1) (2) (3)

Articolo 213 - Codice delle assicurazioni private

1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette all’IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all’esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L’IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L’IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole. (1) (2) (3)

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 15, D.Lgs. 29.02.2008, n. 56 (G.U.R.I. 08.04.2008, n. 83), con decorrenza dal 23.04.2008, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 145, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) Il presente Capo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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