Art. 212 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Procedure di controllo interno

Articolo 212 - codice delle assicurazioni private

[1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo. ] (1)

Articolo 212 - Codice delle assicurazioni private

[1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo. ] (1)

Note

(1) Il presente articolo così modificato dall’art. 15, D.Lgs 29.02.2008, n. 56, con decorrenza dal 23.04.2008, è stato abrogato dall’art. 1, comma 150, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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