Art. 209 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

Articolo 209 - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo. (1) (2)

Articolo 209 - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo. (1) (2)

Note

(1) La rubrica del presente Capo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 130, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) La presente sezione è stata inserita dall’art. 1, comma 142, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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