Art. 207 quater – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Articolo 207 quater - codice delle assicurazioni private

1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni. (1) (2)

Articolo 207 quater - Codice delle assicurazioni private

1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni. (1) (2)

Note

(1) La presente sezione è stata inserita dall’art. 1, comma 138, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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