Art. 203 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle società veicolo

Articolo 203 bis - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri. (1) (2) (3)

Articolo 203 bis - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri. (1) (2) (3)

Note

(1) La presente sezione è stata inserita dall’art. 1, comma 131, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 133, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) La rubrica della Sezione cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 1, comma 36, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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