Art. 202 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

Articolo 202 - codice delle assicurazioni private

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’IVASS verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 66-quater. (1)
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Articolo 202 - Codice delle assicurazioni private

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’IVASS verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 66-quater. (1)
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 12, D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008, e poi dall’art. 1, commi 129e 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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