Art. 197 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

Articolo 197 - codice delle assicurazioni private

1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’IVASS una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività. (3)
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione. (3)
3. L’impresa comunica all’IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall’articolo 68 nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all’approvazione dell’IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento. (2)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi. (1)

Articolo 197 - Codice delle assicurazioni private

1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’IVASS una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività. (3)
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione. (3)
3. L’impresa comunica all’IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall’articolo 68 nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all’approvazione dell’IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento. (2)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 11, D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008.
(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 4 D.Lgs. 27.01.2010, n. 21 con decorrenza dal 10.03.2010, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 124, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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