Art. 194 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Imprese di assicurazione di Stati terzi

Articolo 194 - codice delle assicurazioni private

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica. (1)

Articolo 194 - Codice delle assicurazioni private

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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