Art. 190 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Informazioni statistiche

Articolo 190 bis - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
2. L’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l’importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:
a) per l’assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario;
b) per l’assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario.
3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, l’impresa interessata comunica all’autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
4. L’IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3. (1)

Articolo 190 bis - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
2. L’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l’importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:
a) per l’assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario;
b) per l’assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario.
3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, l’impresa interessata comunica all’autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
4. L’IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 118, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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