Art. 187 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

Articolo 187 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

Articolo 187 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 114, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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