Art. 184 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Misure cautelari ed interdittive

Articolo 184 - codice delle assicurazioni private

1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter. (1)
2. L’IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.(1)

Articolo 184 - Codice delle assicurazioni private

1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter. (1)
2. L’IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015, e poi dall’art. 1, comma 30, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018

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