Art. 183 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Regole di comportamento

Articolo 183 - codice delle assicurazioni private

1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: (2)
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
[b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;](3)
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. (1)
3. L’IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonchè della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio. (1)

Articolo 183 - Codice delle assicurazioni private

1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: (2)
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
[b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;](3)
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. (1)
3. L’IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonchè della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74
(2) Il presente alinea è stato così modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 17, D.Lgs. 30.12.2020, n. 187 con decorrenza dal 09.02.2021.
(3) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 1, comma 29, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68

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