Art. 18 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

Articolo 18 - codice delle assicurazioni private

1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. (1)
2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall’IVASS. (1)

Articolo 18 - Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. (1)
2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall’IVASS. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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