Art. 162 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Riserve tecniche

Articolo 162 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l’ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l’impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l’intero contratto.

Articolo 162 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l’ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l’impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l’intero contratto.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 112, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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