Art. 159 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Cancellazione dal ruolo

Articolo 159 - codice delle assicurazioni private

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP. (1)
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.

Articolo 159 - Codice delle assicurazioni private

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP. (1)
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 111 e 216, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

Istituti giuridici

Novità giuridiche