Art. 149 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Trasparenza delle procedure di risarcimento

Articolo 149 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.

Articolo 149 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 24, L. 04.08.2017, n. 124 con decorrenza dal 29.08.2017.

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